La dichiarazione in dogana del contante non è esclusa dalla divisione della somma
La Cassazione, con l’ordinanza n. 1939/2024, ha precisato che l’infrazione relativa all’importazione o all’esportazione di denaro contante di cui all’art. 3 comma 1 del DLgs. 195/2008 – ai sensi del quale chiunque entri nel territorio nazionale o ne esca e trasporti denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all’Agenzia delle Dogane – ha carattere oggettivo e si perfeziona con la sola omissione della dichiarazione all’ufficio doganale di confine, postulando, sotto il profilo soggettivo, soltanto un comportamento cosciente e volontario, ancorché non preordinato a fini illeciti o non consapevole dell’illiceità del fatto.
Si tratta, infatti, di un adempimento che impone un obbligo di avviso:
- privo di oneri finanziari;
- volto alla rilevazione globale dei movimenti di capitali;
- non teso a evitare illeciti trasferimenti di somme.
Di conseguenza, risponde dell’illecito in questione anche il soggetto che, consapevole della disciplina, ripartisca la somma di importo superiore alla soglia tra più soggetti per importi sotto soglia proprio allo scopo di evitare la dichiarazione.
Così operando, infatti, concretizza un’omissione consapevole della dichiarazione di esportazione di una quantità di denaro superiore alla soglia prescritta come significativa, senza che rilevi la modalità con cui è avvenuto il trasporto in uscita.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41