Analisi delle caratteristiche per l’IVA delle operazioni oggetto di permuta
L’operazione permutativa, ai fini IVA, si caratterizza per la natura della controprestazione, rappresentata non dal pagamento del prezzo in denaro bensì dalla cessione di un bene o dall’effettuazione di una prestazione di servizi. La suddetta operazione assume rilevanza IVA ai sensi dell’art. 11 del DPR 633/72 e ogni prestazione/cessione è soggetta alla propria disciplina e deve essere esaminata singolarmente con riguardo alle sue proprie caratteristiche.
Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 26/2024.
Nella fattispecie in esame, la società istante ha ricevuto da un Comune un contributo per la realizzazione di un edificio scolastico; il suddetto contributo risulta essere, di fatto, il corrispettivo che l’ente locale riconosce alla società per le obbligazioni da quest’ultima assunte e, per la parte finanziata dal Comune con la cessione dei terreni, riveste il carattere di una permuta (prestazione di servizi versus cessione di beni).
L’Amministrazione finanziaria rammenta che la cessione di un bene immobile “costituisce un pagamento in natura da assoggettare all’imposta sul valore aggiunto, in via separata rispetto alla prestazione [...] cui si riferisce, ai sensi dell’art. 11 comma 1 del DPR 633/72, ed in base al valore normale dei beni che formano oggetto del trasferimento, ai sensi dell’art. 13 comma 2 lett. d) del DPR 633/72” (cfr. ris. n. 21/2005).
Nel caso di specie, poiché la permuta interviene tra due soggetti passivi d’imposta, per le operazioni effettuate si applica l’IVA secondo l’aliquota propria di ciascuna di dette operazioni.
Trattandosi di prestazioni di servizi, l’esigibilità dell’imposta si verifica secondo le regole ordinarie, ossia all’atto del pagamento del corrispettivo (individuato, generalmente, alla stipula dell’atto notarile), a meno che la società non abbia emesso fattura anticipando il momento di effettuazione dell’operazione ex art. 6 del DPR 633/72.
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