Relazione accompagnatoria al progetto di scissione omissibile in alcuni casi
Va comunque resa l’informativa sul valore effettivo dei patrimoni di scissione, come elemento informativo aggiuntivo nel progetto di scissione
Oltre che alla redazione del progetto di scissione, l’organo amministrativo di ciascuna società è tenuto a redigere una Relazione accompagnatoria, di cui all’art. 2506-ter c.c.
Normalmente, la Relazione accompagnatoria viene predisposta “congiuntamente” dagli organi amministrativi di tutte le società partecipanti alla scissione ed è pertanto “unica”.
Ciò detto, resta ben inteso che nulla vieta, in linea di principio, la predisposizione di Relazioni accompagnatorie differenziate.
La Relazione accompagnatoria degli amministratori al progetto di scissione deve recare le informazioni previste:
- dall’art. 2501-quinquies c.c., in materia di fusioni, in quanto espressamente richiamato per le scissioni dall’art. 2506-bis comma 1 c.c., ossia: le ragioni giuridiche ...