Dubbia la postergazione del finanziamento soci alla srl neocostituita
La restituzione appare consentita se la società è «solida»
L’art. 2467 c.c. stabilisce che il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci alla srl è “postergato” alla soddisfazione degli altri creditori. In altre parole, tali finanziamenti possono essere restituiti solo dopo che la società abbia pagato tutti gli altri suoi debiti.
Non ogni finanziamento erogato dai soci, tuttavia, è soggetto a tale stringente regola. Ai fini della disposizione in questione, infatti, rilevano i soli finanziamenti (in qualsiasi forma effettuati) che siano concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulti un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento.
Con riguardo ...
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