ACCEDI
Venerdì, 4 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Più condizioni per l’omologa eteronoma del concordato societario in continuità

Incerto il rapporto con il cram down fiscale

/ Antonio NICOTRA e Marco PEZZETTA

Lunedì, 22 aprile 2024

x
STAMPA

download PDF download PDF

Con sentenza del 19 marzo 2024, il Tribunale di Larino è intervenuto sui temi dell’omologa eteronoma del concordato preventivo in continuità e del cram down fiscale.

L’art. 109 comma 5 del DLgs. 14/2019 (CCII) relativo alle maggioranze necessarie per l’approvazione della proposta di concordato preventivo, stabilisce che, per il concordato in continuità, è necessario il voto favorevole di tutte le classi dei creditori.

Viene in rilievo l’art. 112 comma 2 del DLgs. 14/2019, il quale, disciplinando l’ipotesi della ristrutturazione trasversale dei debiti, consente, nelle ipotesi di mancato raggiungimento del voto unanime delle classi, di ottenere comunque l’omologazione del concordato, qualora ricorrano quattro condizioni, ovvero che: il valore di liquidazione ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU