Annullamento della comunicazione di opzione impugnabile in Corte tributaria
Il contribuente non può non avere tutela giudiziale
Il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate comunica l’annullamento (post sospensione temporanea) della comunicazione di opzione di sconto o cessione ex art. 121 del DL 34/2020, presentata dal beneficiario del superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020 o di altro bonus edilizio tra quelli elencati al comma 2 dell’art. 121 del DL 34/2020, al fine di rendere opponibile all’Amministrazione finanziaria l’opzione esercitata, determinando così l’iscrizione, nel cassetto fiscale del fornitore o del cessionario, del credito d’imposta corrispondente allo sconto applicato in fattura o alla detrazione altrimenti spettante, non rientra nel novero degli atti impugnabili avanti le Corti tributarie espressamente elencati dall’art. 19 del DLgs.
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