La cessione totalitaria di quote non è una cessione di azienda
La Cassazione evidenzia i rapporti tra la disciplina sull’abuso del diritto e quella sull’interpretazione degli atti ai fini dell’imposta di registro
Si aggiunge un’ulteriore sentenza alle tante che, nell’ultimo anno (cfr. Cass. n. 10243/2024; Cass. n. 7613/2024; Cass. n. 7470/2024; Cass. n. 7495/2024; Cass. n. 34917/2023), hanno sancito la non equivalenza, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, della cessione totalitaria di partecipazioni rispetto alla cessione d’azienda.
La sentenza n. 14031, depositata ieri, ribadisce, infatti, che non è più percorribile, dopo la riforma dell’art. 20 del DPR 131/86, l’indirizzo interpretativo secondo il quale l’Amministrazione finanziaria potrebbe disconoscere, ai fini tributari, gli effetti civilistici di atti o negozi posti in essere dalle parti, ove essi non siano conformi alla “causa reale” dell’operazione economica realizzata,
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