Azione del curatore inscindibile e autonoma
La Cassazione ribadisce alcune indicazioni dei giudici di legittimità che hanno suscitato diverse perplessità anche in recenti pronunce di merito
La Cassazione, nell’ordinanza n. 14243, depositata ieri, ha affermato che l’azione del curatore fallimentare fondata sull’avere gli amministratori appostato nell’attivo patrimoniale del bilancio beni immobili non appartenenti alla società e sull’avere imputato tra le voci del patrimonio netto come riserva (utilizzata a copertura delle perdite) contributi in conto capitale erogati dal Ministero in assenza del definitivo provvedimento di riconoscimento, rivela circostanze incontrovertibilmente denuncianti il nascondimento dell’insufficienza del patrimonio sociale, e, quindi, l’esercizio non solo dell’azione sociale ma anche dell’azione riconosciuta a tutela dei creditori sociali.
Ai sensi dell’art. 2394-bis c.c., in caso di fallimento
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