L’ente risponde delle proiezioni patrimoniali del programma criminoso
Si può conteggiare il profitto precedente all’introduzione dei reati fiscali nel decreto 231
L’art. 19 del DLgs. 231/2001 prevede che, nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Il legislatore ha previsto, così, una ipotesi di confisca obbligatoria avente a oggetto il prezzo o il profitto del reato, ma non anche il prodotto di esso, né i mezzi utilizzati per commetterlo. Il profitto del reato al quale fa riferimento tale art. 19 si identifica con il vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale rispetto al reato presupposto.
La stessa norma stabilisce inoltre che siano fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede e che, quando non è possibile eseguire la confisca diretta, la stessa può avere a oggetto
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41