Capacità dell’amministratore di sostegno a succedere con dubbi
Per la giurisprudenza è necessario distinguere tra l’amministrazione di mera assistenza e quella sostitutiva
In linea generale, il nostro ordinamento riconosce la capacità di subentrare mortis causa nella titolarità dei rapporti giuridici che facevano capo al de cuius a qualunque persona fisica che sia già nata, concepita o ancora in vita al momento dell’apertura della successione (art. 462 c.c.). Peraltro, con particolare riguardo alla successione testamentaria, il comma 3 dell’art. 462 c.c. include nella platea dei “successibili” anche il nascituro non ancora concepito.
Nel codice civile sono, però, disseminate svariate disposizioni che, in deroga alla regola generale poc’anzi descritta, negano a determinate categorie di soggetti la possibilità di succedere al defunto, per testamento, tanto nella veste di eredi quanto nella veste di legatari.
Tra queste, rivestono particolare ...
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