Irretroattiva la nuova disciplina sull’onere della prova
La natura sostanziale della disposizione ne esclude l’applicazione ai processi pendenti al 16 settembre 2022
In tema di onere della prova la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16493 depositata ieri, 13 giugno 2024, ha escluso l’efficacia retroattiva del comma 5-bis dell’art. 7 del DLgs. 546/92 potendosi questo applicare solo ai giudizi instaurati successivamente al 16 settembre 2022 (data di entrata in vigore della L. 130/2022).
L’onere della prova nell’ambito del processo tributario è stato normativizzato solo mediante la recente introduzione del comma 5-bis all’art. 7 del DLgs. 546/92 ad opera della L. 130/2022 dal 16 settembre 2022.
Questa disposizione ha, per la prima volta in ambito tributario, previsto che l’onere probatorio sulla pretesa impositiva e sulle sanzioni è rimesso in capo all’Amministrazione, statuendo: “L’amministrazione
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