Sponsorizzazioni inerenti a prescindere dalla localizzazione
Costi deducibili anche se sostenuti in aree geografiche nelle quali l’impresa non esercita attività
Con l’ordinanza n. 18726, depositata ieri, la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sulla deducibilità delle spese di sponsorizzazione e pubblicità a beneficio di associazioni sportive dilettantistiche.
Al di là di alcuni principi già noti, la pronuncia appare interessante laddove si sofferma sul tema del legame territoriale tra l’offerta pubblicitaria e l’area geografica in cui lo sponsor svolge la propria attività.
Innanzitutto, viene ribadito che le sponsorizzazioni di importo non superiore a 200.000 euro, se effettuate a favore di determinati soggetti (tra i quali rientrano le associazioni sportive dilettantistiche) costituiscono, per il soggetto erogante, spese di pubblicità, per presunzione assoluta di legge. Si devono, pertanto, ritenere ex se integrate, entro
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