Il non residente «entra» in Italia con partecipazioni valutate al costo
La prassi dell’Agenzia delle Entrate apre al valore normale solo se lo Stato di provenienza preleva exit taxes sulle persone fisiche
La normativa italiana non contiene alcuna disposizione espressa che regola la valorizzazione delle partecipazioni possedute dalle persone fisiche che si trasferiscono in Italia.
In rari casi, vi sono norme ad hoc nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni: è il caso dell’art. 12 del Protocollo alla Convenzione Italia-Germania, secondo cui in sostanza la partecipazione, sempre che superiore al 25%, è valorizzata in base all’importo preso a riferimento da uno dei due Stati ai fini del prelievo di una exit tax all’atto del trasferimento all’estero della persona.
Questa casistica è stata esaminata, a livello di prassi interna, dalla risalente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 67/2007, la quale ha sostanzialmente confermato i principi della norma contenuta
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