Il suicidio non blocca il nesso causale tra malattia professionale e morte del lavoratore
Il datore deve risarcire i superstiti dell’ex dipendente che aveva contratto il mesotelioma
Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 4 aprile 2024, ha affrontato un complesso caso di responsabilità di un’azienda, per i danni patiti dagli eredi di un ex dipendente, suicidatosi poco tempo dopo avere ricevuto la diagnosi di mesotelioma pleurico, contratto per la prolungata esposizione alle polveri di amianto inalate nel corso del rapporto di lavoro
Il giudice di merito, nell’affermare la responsabilità del datore, è giunto a ritenere sussistente il nesso causale tra la malattia professionale e la morte del lavoratore, sebbene quest’ultima fosse stata determinata dal suicidio e non dal naturale decorso della patologia.
La pronuncia riveste particolare interesse in quanto, in giurisprudenza, i casi di riconducibilità di un suicidio alla malattia professionale sono poco
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