Il deposito tardivo della relazione tecnica non pregiudica i bonus
Dovrebbe avere conseguenze sanzionatorie amministrative e disciplinari ma non impatto sulla spettanza delle detrazioni per efficienza energetica
Per potersi avvalere delle detrazioni ecobonus e superbonus relative alle spese per gli interventi di efficienza energetica, la lett. a) dell’art. 6 comma 1 del DM 6 agosto 2020 n. 159844 (“Requisiti”) statuisce che è necessario “depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica” di cui all’art. 8 del DLgs. 192/2005 “o un provvedimento regionale equivalente”.
La relazione tecnica di cui all’art. 8 del DLgs. 192/2005 è la “relazione tecnica di progetto” che attesta “la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia,
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