Equiparabili omessa tenuta e sottrazione fraudolenta della contabilità
Per la bancarotta fraudolenta documentale rileva che sia certa la sussistenza di una delle ipotesi
Ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, la distruzione (o l’occultamento, ovvero la mancata consegna al curatore) della documentazione e la omessa (o irregolare o incompleta) tenuta delle scritture contabili devono ritenersi equivalenti, sicché non rileva che non si sia accertato quale delle due ipotesi si sia verificata quando sia certa la sussistenza di una di esse.
Tale principio, già elaborato dalla giurisprudenza penale (si veda tra le altre Cass. n. 8369/2014), viene ripreso dalla pronuncia n. 33728 depositata ieri dalla Cassazione, in un caso in cui la condotta contestata all’amministratore di una società riguardava la tardiva consegna alla curatela del libro giornale, dei registri IVA e dei registri dei beni ammortizzabili, nonché
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