La domanda di rottamazione obbliga il giudice a dichiarare estinto il processo
Se il contribuente non paga le rate restanti è privo di tutela: sapeva cosa stava facendo
La Cassazione, con l’ordinanza n. 24428 depositata ieri, enuncia un principio di diritto inaspettato: anche nell’ultima rottamazione dei ruoli (ex L. 197/2022) l’estinzione del giudizio va dichiarata subito, senza la necessità che siano pagate tutte le rate perché il procedimento si è perfezionato e il contribuente ha reso l’impegno a rinunciare ai giudizi.
Per effetto dell’art. 1 comma 236 della L. 197/2022, “nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del
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