Conferire la ex prima casa in trust non consente un altro acquisto agevolato
La Cassazione è in contrasto con la linea delineata dal notariato e dall’Agenzia delle Entrate
Il contribuente che abbia conferito in trust l’abitazione precedentemente acquistata col beneficio “prima casa” non può usufruire dell’agevolazione su un nuovo acquisto, perché l’atto di dotazione del trust non comporta un’attribuzione definitiva dei beni a vantaggio del trustee, e, quini, non mette il disponente nella condizione di “impossidenza” richiesta dalla lett. c) della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 per applicare il beneficio.
Questo è il principio enunciato dalla Cassazione con la sentenza n. 24387, depositata ieri, con cui i giudici di legittimità prendono per la prima volta posizione sui rapporti tra agevolazione prima casa e trust, di cui si era occupata incidentalmente anche l’Agenzia
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