Acquisto automatico dei beni del debitore inadempiente con limiti e aperture
Nulli i patti conclusi con l’illecita coercizione dell’obbligato
Il creditore titolare di garanzie reali, quali il pegno e l’ipoteca, sui beni del debitore ha diritto, nel caso di inadempimento da parte di quest’ultimo, di soddisfarsi su tali beni, in sede di esecuzione forzata, con preferenza rispetto ai creditori chirografari e fino a concorrenza del proprio credito.
L’ordinamento giuridico sanziona con la nullità gli accordi negoziali che mirano a stravolgere il meccanismo sopra descritto, assicurando al creditore il diritto di acquistare automaticamente la proprietà della res gravata da garanzia qualora il debitore non adempia alla propria obbligazione; il tutto, senza passare attraverso la via dell’esecuzione giudiziale e indipendentemente dal fatto che il valore del bene possa essere superiore rispetto all’importo della
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