Non è necessario l’utilizzo delle fatture false perché si configuri il reato
Per il reato non serve che il fine di favorire l’evasione fiscale di terzi sia esclusivo, ma è integrato anche se si consegue un profitto personale
Due interessanti questioni in materia di emissione di fatture per operazioni inesistenti riguardano la rilevanza dell’effettivo successivo utilizzo delle stesse, nonché il fine che deve muovere l’emittente.
La sentenza n. 42819, depositata ieri dalla Cassazione penale, prova così a rispondere ai seguenti quesiti: se ai fini della configurabilità del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, sia necessario accertare l’utilizzo di queste da parte del destinatario; se possa ritenersi sussistente il fine di evadere le imposte quando il soggetto emittente le fatture persegua un proprio interesse, diverso da quello di far evadere il fisco a terzi, ma rilasci le stesse nella consapevolezza che il destinatario, nel momento in cui le riceve, programma concretamente
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