In scadenza le compensazioni di crediti non spettanti avvenute nel 2019
Per i crediti inesistenti scadono domani le compensazioni avvenute nel 2016
Gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta devono essere notificati entro termini decadenziali:
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla compensazione, se si tratta di crediti non spettanti;
- entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo alla compensazione, se si tratta di crediti inesistenti ex art. 38-bis comma 1 lett. c) del DPR 600/73.
Il richiamato art. 38-bis è stato introdotto dal DLgs. 12 febbraio 2024 n. 13 e ha disciplinato in maniera organica il tema degli avvisi di recupero, sancendo che, in ogni caso, è ammessa la definizione al terzo e non opera la riscossione frazionata.
Relativamente ai termini di decadenza, possiamo dire che il legislatore ha inteso confermare l’impostazione precedente, ove il maggior termine degli otto anni era previsto dall’art.
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