Nessun obbligo di repechage in caso di formazione dell’apprendista impossibile
Il datore di lavoro non può adibire l’apprendista ad altre mansioni diverse da quelle finalizzate all’acquisizione delle specifiche competenze professionali
Nel contratto di apprendistato professionalizzante l’apprendista deve essere adibito soltanto alle mansioni oggetto del contratto finalizzate all’acquisizione delle specifiche competenze professionali, con divieto, per il datore di lavoro, di assegnare mansioni diverse. Di conseguenza, è legittimo il licenziamento in caso di inidoneità, fisica o psichica, del lavoratore tale da impedire, al datore di lavoro, di impartire la formazione e, all’apprendista, di riceverla.
La Corte di Cassazione si è espressa in questi termini con la recente sentenza n. 30657/2024, in relazione al caso di un lavoratore che era stato assunto con contratto di apprendistato professionalizzante per la formazione nella qualifica di Capo treno/Capo servizi treno, licenziato per giustificato motivo oggettivo ...
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