I proventi del reato vanno indicati nella dichiarazione
Il principio costituzionale di «non autoaccusarsi» deve essere ritenuto recessivo rispetto all’obbligo di concorrere alle spese pubbliche
I proventi da reato sono “redditi” (qualificabili come redditi diversi) e devono essere per ciò solo dichiarati, pena l’applicabilità del reato di dichiarazione infedele. L’art. 4 del DLgs. 74/2000 non prevede infatti clausole di salvezza che limitino l’applicazione ai soli redditi non derivanti da reato.
Nella sentenza n. 44311, depositata ieri, la Cassazione si interroga sulla punibilità di questo reato tributario in un caso di peculato (art. 314 c.p.) commesso dal titolare di una impresa individuale, accusato altresì di aver indicato nella dichiarazione annuale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo e superiore del 10% a quelli indicati in dichiarazione.
In particolare, ci si domandava se il delitto di dichiarazione infedele per mancata
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