Privilegio al credito dello studio solo se è remunerato il singolo professionista
La prestazione deve essere svolta personalmente da uno dei professionisti associati
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 29371/2024, si è occupata del credito professionale fatto valere da uno studio associato di professionisti nei confronti di un cliente dichiarato fallito e dell’applicabilità, o meno, a tale credito, del privilegio previsto, con riguardo alle retribuzioni dei professionisti, dall’art. 2751-bis n. 2 c.c.
La Suprema Corte ha ribadito, in primo luogo, che lo studio professionale associato, ancorché privo di personalità giuridica in senso stretto, rientra comunque tra quei fenomeni di aggregazione d’interessi ai quali la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici.
Inoltre, gli accordi tra gli associati – disciplinanti l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni ...
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