Lecito vietare a investitori puramente finanziari di partecipare a una società tra avvocati
La restrizione è giustificata dalla necessità di tutelare l’indipendenza degli avvocati
La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza resa ieri nella causa C-295/23, ha stabilito che non viola il diritto alla libertà di stabilimento, tutelato anche dall’art. 15 della direttiva 2006/123/Ce, né il diritto alla libera circolazione dei capitali, garantito dall’art. 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la normativa di uno Stato membro (nella specie, la Germania) che, a pena di cancellazione della società tra avvocati dall’ordine forense, vieti il trasferimento delle partecipazioni in tale società a un investitore puramente finanziario, che non intenda esercitarvi la professione forense.
La Corte di Giustizia evidenzia, in primo luogo, che il diritto alla libertà di stabilimento e quello alla libera circolazione dei capitali hanno ambiti applicativi ...
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