Parere dell’ausiliario necessario per il concordato semplificato
Il controllo investe qualunque impossibilità giuridica ed economica di attuazione del piano
Il concordato semplificato, ex artt. 25-sexies ss. del DLgs. 14/2019, rappresenta uno degli sblocchi anche positivi della composizione negoziata, ex art. 23 comma 2 lett. c), come modificato dal DLgs. 136/2024, c.d. correttivo-ter, e rientra nel novero delle procedure concorsuali (Cass. n. 9730/2023).
Il ricorso a tale procedimento è consentito se l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che determinate soluzioni idonee al superamento della situazione di crisi o di insolvenza non sono possibili.
La disciplina presenta alcune peculiarità: la preventiva acquisizione da parte del tribunale della relazione finale dell’esperto e la richiesta al medesimo anche di un parere circa i presumibili risultati della liquidazione ...
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