Il giustificato motivo oggettivo non salva il licenziamento discriminatorio
La natura discriminatoria del licenziamento e quindi la sua illegittimità non è esclusa da un’altra finalità legittima, come il motivo economico
Con l’ordinanza n. 460 di ieri, 9 gennaio 2025, la Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore con disabilità, statuendo come la nullità di un recesso discriminatorio possa discendere direttamente dalla violazione della normativa di diritto interno o eurounitario che vieta ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità.
La natura discriminatoria del licenziamento non è infatti esclusa dalla concorrenza di un’altra finalità, anche se legittima, quale può essere il motivo economico. Nel caso di specie una lavoratrice con disabilità, con qualifica di dirigente, veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo. In particolare, la donna veniva colpita, nel corso del rapporto di lavoro,
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