Sull’identità di genere per finalità di marketing la Corte Ue prende posizione
Prevalgono i diritti e le libertà degli interessati
L’appellativo corrispondente a un’identità di genere maschile o femminile (ad esempio, “Signore” o “Signora”) può essere qualificato come dato personale quando riguarda una persona identificata e viene raccolto e registrato nel contesto della vendita on line di titoli di trasporto; tale tipologia di dati, nel caso in cui non sia essenziale all’esecuzione del contratto, potrà essere trattata solo se considerata necessaria per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi.
Sono queste le conclusioni raggiunte dalla Corte di Giustizia Ue con la sentenza di ieri, 9 gennaio 2025, relativa alla causa C-394/23; la controversia nasce da un reclamo presentato nei confronti di una società che commercializzava titoli di trasporto ...
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