Territorialità della sostitutiva mutui con dubbi
La giurisprudenza di merito si esprime in senso opposto all’Agenzia delle Entrate
Da un confronto tra le pronunce della giurisprudenza di merito e la prassi dell’Agenzia delle Entrate, emerge un contrasto sul tema della territorialità dell’imposta sostitutiva mutui.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 15 del DPR 601/73 in presenza di opzione per l’imposizione sostitutiva, i finanziamenti, stipulati da banche e istituti di credito, aventi durata superiore a 18 mesi, scontano, in luogo delle ordinarie imposte d’atto (imposta di registro, imposta di bollo, imposte ipotecaria e catastale e tasse sulle concessioni governative), l’imposta sostitutiva mutui nella misura dello 0,25% dell’ammontare del finanziamento.
L’imposizione sostitutiva si estende a norma dell’art. 15 medesimo, anche “a tutti i provvedimenti, atti, contratti
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