Forma scritta del contratto di patrocinio provata dalla procura conferita
I compensi sono liberamente pattuiti dalle parti
Con l’ordinanza n. 813 depositata ieri, 13 gennaio, la Cassazione, con considerazioni tutt’oggi valide anche se con riferimento alla previgente legge fallimentare, si è espressa in merito all’opponibilità al fallimento dell’incarico professionale stipulato tra il curatore e l’avvocato, nominato difensore della procedura.
L’accordo per la determinazione del compenso professionale tra l’avvocato e il suo cliente (ivi incluso il curatore) deve, ai sensi dell’art. 2233 comma 3 c.c., avere la forma scritta, salvo incorrere, in caso contrario, nella sua nullità.
Ciò non determina alcun conflitto con la previsione di cui all’art. 13 comma 2 della L. 247/2012 che, sebbene preveda che il compenso sia pattuito di regola per iscritto all’atto del
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41