Fringe benefit anche con carta di debito ad hoc
Con determinate caratteristiche, è considerata un documento di legittimazione
I fringe benefit possono essere erogati ai dipendenti mediante un’apposita carta di debito utilizzabile esclusivamente a tal fine, essendo qualificabile come documento di legittimazione ai sensi dell’art. 51 comma 3-bis del TUIR e dell’art. 6 del DM 25 marzo 2016. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 5 di ieri.
Nel caso di specie, la carta di debito attribuita ai dipendenti potrebbe essere utilizzata da questi ultimi solo per fruire, presso fornitori specificamente individuati, dell’assegnazione dei fringe benefit (beni e servizi) messi a disposizione dal datore di lavoro, nel limite del budget di spesa figurativo dallo stesso assegnato.
Tale carta:
- non sarebbe monetizzabile e/o convertibile (anche solo parzialmente) in denaro ...
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