Per il sismabonus acquisti 2024 non serve il pagamento dell’intero prezzo al rogito
La detrazione compete se le spese sono sostenute nel 2024 fino al tetto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare
Alla fine del 2024 sono stati stipulati numerosi rogiti di unità immobiliari, relativamente alle quali gli acquirenti potevano beneficiare del sismabonus acquisti di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, con la previsione del pagamento del prezzo solo in parte contestualmente alla stipula e in parte nel corso del 2025.
Questa operatività deriva dalla anticipazione entro la fine dello scorso anno di compravendite che le parti avrebbero concluso con “maggiore calma” nei mesi successivi, se le loro scelte non fossero state influenzate dalla più che legittima intenzione di assicurarsi, senza margini di dubbio interpretativo, sia la spettanza della detrazione sismabonus acquisti sulla base delle percentuali applicabili sulle spese sostenute nel 2024 (75% o 85%), sia ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41