Decontribuzione per lavoratrici madri anche con contratto intermittente
Secondo il Ministero del Lavoro la norma esclude espressamente solo le lavoratrici con contratto di lavoro domestico
La decontribuzione per le lavoratrici madri prevista dall’art. 1 commi 180-181 della L. 213/2023 può essere riconosciuta anche alle lavoratrici che siano occupate con un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.
Lo ha precisato ieri il Ministero del Lavoro con la risposta a interpello n. 2, che contrasta con quanto in precedenza aveva chiarito l’INPS nei primi mesi dello scorso anno.
Si ricorda che l’art. 1 comma 180 della L. 213/2023 prevede un esonero del 100% della quota IVS della lavoratrice a tempo indeterminato, madre di tre o più figli, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, che può trovare applicazione fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. Il successivo comma 181 ha invece previsto un esonero contributivo ...
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