Ambito soggettivo più ampio per i conferimenti in realizzo controllato
Il regime ex art. 177 commi 2 e 2-bis del TUIR non presenta le limitazioni che caratterizzano invece quello ex art. 175 comma 1
I conferimenti di partecipazioni possono avvenire in regime di realizzo controllato ai sensi dell’art. 175 comma 1 del TUIR, oppure ai sensi del successivo art. 177 commi 2 e 2-bis del TUIR.
Dal punto di vista soggettivo, il regime di realizzo controllato ex art. 177 commi 2 e 2-bis del TUIR non presenta le limitazioni che caratterizzano invece quello ex art. 175 comma 1 del TUIR (solo i conferimenti “effettuati tra soggetti residenti in Italia nell’esercizio di imprese commerciali”).
L’assenza dei vincoli di cui all’art. 175 del TUIR implica anzitutto che il soggetto conferente possa effettuare il conferimento anche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa. Ad esempio, una persona fisica, che conferisce una partecipazione che possiede come “privato
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