Il soggetto trasferito all’estero accede alla prima casa nel Comune in cui ha risieduto
Non rileva che tale Comune non sia l’ultimo in cui ha avuto la residenza in Italia
Nella risposta ad interpello n. 28, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le condizioni di applicazione dell’agevolazione prima casa, in ipotesi di acquisto da parte del soggetto trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in base alla norma entrata in vigore a giugno 2023.
Si ricorda, infatti, che, che per effetto dell’art. 2 del DL 69/2023, dal 14 giugno 2023 sono cambiate le condizioni agevolative di “prima casa” per i soggetti emigrati all’estero. In particolare, in base all’attuale formulazione della lett. a) della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, “se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in ...
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