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Confisca nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto in concreto conseguito

/ REDAZIONE

Mercoledì, 5 marzo 2025

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La giurisprudenza di legittimità si sta già allineando con la pronuncia delle Sezioni Unite in materia di confisca per i concorrenti di un reato tributario, sebbene sia a oggi disponibile unicamente il dispositivo e non siano ancora state depositate le motivazioni.

A seguito dell’udienza del 26 settembre 2024 è stata infatti pubblicata la seguente informazione provvisoria: “In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti”.

La pronuncia n. 8901, depositata ieri dalla Cassazione, annullando con rinvio il sequestro conseguente alla contestazione dei reati di truffa e di falso connessi al pagamento di accise su prodotti petroliferi, chiede al tribunale di merito di conformarsi a tale principio (come già avvenuto nella sentenza n. 1220/2025).

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