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Domenica, 8 giugno 2025

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Per la verifica dei requisiti degli iscritti nell’albo opportuno indicare ogni tipo di condanna penale

/ REDAZIONE

Giovedì, 27 marzo 2025

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Tenuto conto che l’Ordine professionale assicura una tutela unitaria degli interessi comuni agli appartenenti alla categoria nonché la tutela dell’interesse pubblico di garantire i privati che fanno ricorso alle prestazioni del professionista iscritto e il loro affidamento nella sussistenza delle condizioni di appartenenza all’albo, appare opportuno richiedere agli iscritti di attestare di aver riportato o meno qualsiasi tipologia di condanna penale, senza limitarsi a richiedere di indicare le condanne riportate nel casellario giudiziario, visto che nello stesso non sono riportate quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione (ex art. 175 c.p.).
Lo ha chiarito il CNDCEC con l’Informativa n. 42 di ieri, in relazione alla verifica del mantenimento del requisito della condotta irreprensibile necessario per l’iscrizione nell’albo.

Secondo il Consiglio nazionale, la circostanza che nei confronti di un iscritto sia stata emessa una sentenza definitiva di condanna con beneficio della non menzione non fa venire meno l’esistenza dell’accertamento giudiziale della condotta illecita e tanto può incidere sui requisiti richiesti dalla legge per l’iscrizione o la permanenza nell’albo nonché sui principi deontologici a cui deve uniformarsi la condotta del professionista.

Nell’Informativa si precisa poi che la formula utilizzata nel facsimile di modulo per la verifica della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, a suo tempo messo a disposizione (cfr. Informativa n. 15/2022) in funzione di ausilio all’attività di vigilanza che gli Ordini territoriali sono chiamati a svolgere, consente di acquisire tutte le informazioni utili in quanto in esso non viene fatto alcun riferimento alle condanne riportate nel casellario giudiziario, ma viene richiesto di attestare “di non aver riportato condanne penali” ovvero “di aver riportato le seguenti condanne penali:...”, senza alcuna ulteriore specificazione.

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