Niente iscrizione all’elenco degli esperti per i professionisti che non esercitano
L’esperienza rilevante deve riferirsi a un incarico concluso
Con il P.O. n. 35 di ieri, il CNDCEC è intervenuto con ulteriori chiarimenti in merito sia alla qualità soggettiva del professionista che voglia iscriversi all’elenco degli esperti di cui all’art. 13 comma 3 del DLgs. 14/2019 sia, ulteriormente, alle caratteristiche delle precedenti esperienze professionali che possano ritenersi qualificanti in tal senso.
In particolare, l’iscrizione è subordinata al possesso congiunto di tre requisiti da parte del soggetto interessato: l’anzianità di iscrizione presso l’Albo professionale di appartenenza; l’aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa (art. 13 comma 3 del DLgs. 14/2019); il possesso di una specifica formazione (art. 13 comma 4 del DLgs. 14/2019).
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