Nuove indicazioni sul bonus Natale in dichiarazione dei redditi
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri tre FAQ sul c.d. “bonus Natale” di 100 euro, introdotto dall’art. 2-bis del DL 113/2024.
L’Agenzia ricorda che il contribuente che ha ricevuto assieme alla tredicesima anche il bonus Natale deve compilare il rigo C14 del modello 730/2025 o il rigo RC14 del modello REDDITI 2025 PF, utilizzando le specifiche informazioni contenute nella CU 2025.
Il contribuente potrà utilizzare la dichiarazione dei redditi anche per restituire il bonus ricevuto e non spettante, barrando la colonna 7 “Restituzione Bonus per assenza requisiti” del rigo C14 del modello 730 o del rigo RC14 del modello REDDITI PF.
L’Amministrazione finanziaria conferma che il contribuente che non abbia richiesto il bonus al proprio datore di lavoro potrà beneficiarne in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello REDDITI PF). Tale possibilità, si ricorda, è l’unica per quei lavoratori che non hanno potuto beneficiarne assieme alla tredicesima in quanto il datore di lavoro non aveva la qualifica di sostituto d’imposta (come il datore di lavoro domestico).
In questi casi il contribuente potrà utilizzare in dichiarazione dei redditi le informazioni contenute nei punti 721 e 726 della CU oppure nelle annotazioni della CU (se tali punti non sono compilati), nonché le altre informazioni relative al rapporto di lavoro.
L’Agenzia indica poi i dati che saranno presenti nella dichiarazione precompilata. Se il contribuente ha ricevuto il bonus dal datore vengono riportati nel rigo C14 del modello 730/2025 o nel rigo RC14 del modello REDDITI 2025 PF i dati presenti nell’apposita sezione della CU 2025. Qualora, invece, il datore di lavoro non abbia erogato il bonus e abbia compilato il campo 721 riferito al reddito e il campo 726 riferito ai giorni, il contribuente trova solo uno specifico avviso nel foglio informativo della dichiarazione precompilata che lo informa di verificare i requisiti qualora voglia richiedere in dichiarazione il bonus Natale.
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