Diritto di sciopero limitato solo dalla tutela di diritti di pari rango costituzionale
Fuori dai servizi pubblici essenziali, la sua legittimità non dipende da regole procedurali e fondatezza delle finalità, fermo il rispetto dei c.d. limiti esterni
Con sentenza n. 11347 del 30 aprile 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di diritto di sciopero, ribadendo come, al di fuori dei servizi pubblici essenziali, esso incontri il solo limite della necessità di tutelare altri diritti di pari rango costituzionale, e come la sua legittimità non dipenda da una proclamazione formale né dall’osservanza di regole procedurali, non rilevando neppure la fondatezza e l’importanza delle finalità perseguite.
Nel caso di specie, un lavoratore, addetto allo smaltimento dei rifiuti, veniva licenziato dopo aver partecipato a uno sciopero. A detta della datrice di lavoro, tale astensione collettiva doveva ritenersi illegittima, in quanto promossa in violazione delle norme procedurali previste dal CCNL applicato al rapporto – poiché non
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