Dilazione dei ruoli problematica per le società cancellate dal Registro Imprese
Anche i soci e i liquidatori possono avere interesse alla dilazione
Dal punto di vista legale, nessuna norma osta al fatto che la dilazione delle somme iscritte a ruolo sia concessa a una società ormai cancellata dal Registro delle imprese.
Anzi, questa possibilità sembra avvalorata dall’art. 28 comma 4 del DLgs. 175/2014, secondo cui, ai fini degli atti di accertamento, di liquidazione e di riscossione, la società si considera, per fictio iuris, ancora esistente per i cinque anni successivi alla richiesta di cancellazione.
Se, grazie alla norma richiamata, la società può ricevere la cartella di pagamento, va da sé che la debba anche poter pagare con i mezzi previsti dall’ordinamento, tra cui rientra certamente la dilazione disciplinata dall’art. 19 del DPR 602/73.
A ben vedere, però, l’interesse a ottenere la dilazione può sorgere anche in capo ai soggetti che, potenzialmente, possono essere responsabili dei debiti sociali, vuoi ai sensi dell’art. 2495 c.c., vuoi ai sensi dell’art. 36 del DPR 602/73.
A nostro avviso, ai soli fini della dilazione appare irrilevante che gli stessi siano stati “chiamati in causa” dal Fisco. Per le più varie ragioni, potrebbero avere interesse a saldare il debito e ciò andrebbe indubbiamente a favore dell’Erario.
In questa eventualità, sarebbe necessario specificare che la domanda viene presentata ad esempio dal socio in qualità di responsabile ex art. 36 comma 3 del DPR 602/73 o dal liquidatore “in proprio” in quanto responsabile ex art. 36 comma 1 del DPR 602/73, e non, tecnicamente, in qualità di legale rappresentante dell’ente estinto.
Se il valore della domanda di dilazione non supera i 120.000 euro o se il numero di rate richiesto non supera le 84 mensili, non sorgono problemi di sorta posto che la dilazione viene concessa automaticamente.
Poco importa che la società non sia più in vita: accolta la domanda, i pagamenti possono senza problemi avvenire anche, se del caso, mediante addebito sul conto corrente di un terzo soggetto.
Invece, nell’ipotesi contraria bisogna documentare lo stato di difficoltà finanziaria e la questione si complica.
Non è un caso che la prassi (cfr. Guida Agenzia delle Entrate-Riscossione “La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento” di gennaio 2025, p. 19), tra i motivi di diniego alla dilazione, abbia richiamato l’eventualità in cui “gli indicatori risultanti dalla verifica dei documenti presentati non consentono l’accesso alla rateizzazione richiesta, oppure emergono elementi ostativi alla concessione della rateizzazione (per esempio, cancellazione della società dal Registro delle imprese, presenza di procedura concorsuale)”.
La società, non più in vita, non possiede alcuna documentazione atta a dimostrare lo stato di difficoltà finanziaria, salvo la Riscossione accetti di esaminare gli indici di liquidità e il c.d. indice Alfa relativi al bilancio finale di liquidazione.
Se, di contro, la dilazione viene chiesta dal socio/amministratore/liquidatore la documentazione ben può essere fornita e dovrà essere riferita alla persona fisica, che dovrà quindi produrre la dichiarazione ISEE.
La problematica può essere messa in evidenza in una memoria da allegare alla PEC con cui si chiede la domanda di dilazione delle somme.
Vista la criticità della situazione e la volontà di onorare il debito, ci si aspetta una certa flessibilità in capo agli uffici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
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