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Venerdì, 13 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL PUNTO / PROCEDURE CONCORSUALI

Il compenso al commissario nel procedimento unitario segue il passivo

Possibile una maggiorazione per la specifica «opera prestata», essendo attribuito al giudice un potere discrezionale sulla liquidazione

/ Saverio MANCINELLI

Giovedì, 12 giugno 2025

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L’art. 44 del DLgs. 14/2019 (CCII) affida al debitore la possibilità della regolazione pattizia della crisi o dell’insolvenza presentando domanda con riserva di deposito della documentazione. In tale ipotesi, s’instaura il procedimento unitario innanzi al tribunale che deve (necessariamente) nominare un commissario giudiziale e imporre, a carico del debitore, il versamento di una somma per le spese, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato per la fase anticipatoria (tra 30 e 60 giorni, prorogabile, in presenza di giustificati motivi, fino a ulteriori 60 giorni).

L’incarico conferito al commissario ex art. 44 del CCII si sviluppa nella fase processuale che intercorre tra il conferimento dell’incarico (contestuale alla concessione del termine)

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