Il compenso al commissario nel procedimento unitario segue il passivo
Possibile una maggiorazione per la specifica «opera prestata», essendo attribuito al giudice un potere discrezionale sulla liquidazione
L’art. 44 del DLgs. 14/2019 (CCII) affida al debitore la possibilità della regolazione pattizia della crisi o dell’insolvenza presentando domanda con riserva di deposito della documentazione. In tale ipotesi, s’instaura il procedimento unitario innanzi al tribunale che deve (necessariamente) nominare un commissario giudiziale e imporre, a carico del debitore, il versamento di una somma per le spese, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato per la fase anticipatoria (tra 30 e 60 giorni, prorogabile, in presenza di giustificati motivi, fino a ulteriori 60 giorni).
L’incarico conferito al commissario ex art. 44 del CCII si sviluppa nella fase processuale che intercorre tra il conferimento dell’incarico (contestuale alla concessione del termine)
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