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FISCO

Esclusione dallo split payment per le quotate dal 1° luglio con aspetti da chiarire

Sulla base del tenore letterale della disposizione il criterio di riferimento sembrerebbe essere la data di emissione della fattura

/ Mirco GAZZERA e Simonetta LA GRUTTA

Martedì, 24 giugno 2025

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A decorrere dal prossimo 1° luglio, le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana, identificate ai fini IVA, saranno escluse dall’ambito applicativo dello split payment. Infatti, l’art. 10 del DL 84/2025 ha soppresso la lett. d) dell’art. 17-ter comma 1-bis del DPR 633/72, con riguardo alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire da tale data.

La modifica normativa è volta ad allineare la disciplina nazionale alla decisione (Ue) n. 1552/2023, con la quale l’Italia è stata autorizzata a prevedere il meccanismo dello split payment sino al 30 giugno 2026 con esclusione, a partire dal 1° luglio 2025, delle operazioni effettuate nei confronti delle predette società.

Nel 2023, infatti, il nostro Paese ha chiesto un’ulteriore proroga della misura speciale sostenendo che, in assenza della scissione dei pagamenti, potrebbe risultare impossibile recuperare le somme dovute da autori di frodi o evasori fiscali individuati tramite il controllo incrociato derivante dalla fatturazione elettronica obbligatoria. La proroga è stata concessa dal Consiglio dell’Unione europea ma, per onorare l’impegno di eliminare gradualmente la misura, l’Italia aveva modificato la propria richiesta originaria in modo da escludere le società quotate dall’ambito applicativo della scissione dei pagamenti, seppure con efficacia differita.

Pertanto, i fornitori dovranno rivedere le modalità di fatturazione verso tali società, così da esercitare la rivalsa nei modi ordinari, salvo nei casi in cui ricorra una fattispecie dove si applica il meccanismo del reverse charge (si veda “Società quotate senza split payment a partire dal 1° luglio” del 13 giugno 2025). Dal punto di vista pratico, dunque:
- il cedente o prestatore non riporterà più il valore “S” (scissione dei pagamenti) nel campo “esigibilità IVA” della fattura elettronica e dovrà fare concorrere l’imposta addebitata al cliente alla liquidazione periodica;
- il cessionario o committente verserà l’imposta al proprio fornitore, unitamente al corrispettivo, e potrà portarla in detrazione, in assenza di limitazioni.

Il citato art. 10 del DL 84/2025 ha previsto che la modifica normativa in esame si applica “alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire” dal 1° luglio 2025.
Sulla base del tenore letterale della disposizione, quindi, il criterio di riferimento sembrerebbe essere la data di emissione della fattura che potrebbe non coincidere, però, con quella di effettuazione dell’operazione e di esigibilità dell’imposta. Si ricorda, infatti, che:
- le fatture devono essere emesse, di regola, entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (art. 21 comma 4 del DPR 633/72);
- l’imposta relativa alle operazioni assoggettate ad IVA con il meccanismo dello split payment diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi, salvo che il cessionario o committente opti per anticipare l’esigibilità (art. 3 del DM 23 gennaio 2015).

Tuttavia, si segnala che, in merito alle modifiche normative previste dall’art. 3 del DL 148/2017 (conv. L. 172/2017) e applicabili “alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire” dal 1° gennaio 2018, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/2018 (§ 5) aveva chiarito che le nuove disposizioni “si applicano alle operazioni in relazione alle quali la fattura sia stata emessa e la cui imposta sia divenuta esigibile a decorrere” dal predetto giorno. Pertanto, erano state escluse dalla nuova disciplina le operazioni con imposta divenuta esigibile prima di tale data. All’epoca, però, la fattura doveva essere emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione e non entro i successivi 12 giorni. Sulla decorrenza dell’esclusione delle società quotate, quindi, sarebbero opportuni un chiarimento ufficiale a stretto giro per la prima operatività e una riformulazione della norma in sede di conversione del decreto.

Per quanto riguarda le note di variazione, può essere utile rifarsi ai chiarimenti della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/2017 (§ 6) e adattarli alla situazione odierna. Pertanto:
- alle note di debito emesse a partire dal 1° luglio 2025 verso le società quotate, sembra applicabile l’IVA con il meccanismo ordinario della rivalsa;
- alle note di credito emesse a partire da tale data, ma riferite a fatture emesse in precedenza, dovrebbe applicarsi ancora la scissione dei pagamenti.

Dal prossimo 1° luglio, qualora il cedente o prestatore applichi erroneamente il meccanismo dello split payment a un’operazione effettuata verso una società quotata, risulta possibile regolarizzare la situazione tramite una nota di credito a storno della fattura e la successiva emissione del documento corretto.

In caso di inerzia del fornitore, si ricorda che il cessionario o committente è tenuto a comunicare l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni da quando è stata emessa la fattura irregolare, così da non incorrere nella violazione prevista dall’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, punita con la sanzione amministrativa pari al 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro. La comunicazione avviene inviando un file XML con codice “TD29” al Sistema di Interscambio.

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