Capital gain con imposizione italiana dopo il cambio di residenza
Talune Convenzioni derogano ai principi OCSE nell’ottica del contrasto ai trasferimenti «di comodo»
La risposta a interpello “ferragostana” n. 208/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha richiamato l’attenzione sulla tematica dei capital gain non realizzati delle persone fisiche all’atto del loro trasferimento all’estero.
L’intervento del Fisco, avente a oggetto le partecipazioni immesse in un deposito amministrato presso una banca italiana da un cittadino italiano in procinto di trasferirsi in Thailandia, ha confermato:
- da una parte, che il trasferimento della residenza all’estero, a differenza di ciò che accade per i soggetti imprenditori, non è idoneo a determinare l’imposizione delle plusvalenze latenti;
- dall’altra, che l’opzione per il risparmio amministrato non perde efficacia a seguito del trasferimento, potendo essere mantenuta
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