Non c’è esterovestione se la società svolge attività economica all’estero
Trattandosi di un fenomeno abusivo occorre provare la presenza di una costruzione di puro artificio
Con la sentenza n. 23842 depositata il 25 agosto 2025 la Corte di Cassazione ha nuovamente aderito all’impostazione, sviluppatasi con le sentenze penali Dolce e Gabbana, per cui l’esterovestizione è un fenomeno abusivo che non può essere contestato in mancanza di una costruzione di puro artificio, ove la società svolga all’estero un’attività economica effettiva.
Il caso affrontato dalla Suprema Corte riguarda la contestazione della residenza fiscale italiana di una società di diritto portoghese con sede in Madeira (territorio a regime fiscale di favore), la quale effettuava attività di rimorchio d’altura e di assistenza alle piattaforme petrolifere presso la costa sud occidentale dell’Africa.
L’Ufficio aveva basato le proprie contestazioni eccependo la ...
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