Per le holding dichiarazione coerente con il bilancio 2024
Novità agostane per dividendi delle holding finanziarie e addizionale di manager e amministratori
Chiusa, salvo patologie, la stagione dei bilanci di esercizio delle società con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, le holding di partecipazione sono tenute alla presentazione delle dichiarazioni in modo coerente con la loro qualificazione fiscale.
Il primo punto fermo, confermato dalle risposte a interpello n. 40/2021 e n. 266/2021, è quello per cui la qualificazione fiscale che trova la propria rappresentazione nei modelli REDDITI 2025 è desunta in modo univoco dalle risultanze dei bilanci al 31 dicembre 2024, e in particolare dalla configurazione dell’attivo patrimoniale di tale bilancio.
Fatta questa premessa, la valutazione avviene con i consueti test di prevalenza previsti dall’art. 162-bis commi 2 e 3 del TUIR, volti a determinare se la società ha il proprio attivo patrimoniale investito in modo preponderante, rispettivamente, in partecipazioni in banche e altri intermediari finanziari ovvero in partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.
In realtà, come evidenziato dalla menzionata risposta n. 40/2021, si tratta di un test da effettuare in due fasi:
- in primo luogo, si valuta se il valore complessivo delle partecipazioni eccede il 50% dell’attivo: se questo test è superato, la società rientra tra quelle di partecipazione;
- in secondo luogo (e solo se il primo test è superato), la qualifica di holding industriale o di holding finanziaria è attribuita in base a quale delle due tipologie di partecipazioni (società industriali, commerciali o di servizi, ovvero intermediari finanziari) rappresenta la maggioranza in termini relativi (e non più, quindi, la maggioranza dell’attivo).
Il test di prevalenza va operato considerando le sole partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni (alle quali la prassi dell’Agenzia delle Entrate ha aggiunto le partecipazioni trasferite nel circolante nelle more del realizzo), siano esse quotate o non quotate. Alle partecipazioni sono aggiunti gli “altri elementi patrimoniali intercorrenti” con le medesime, in genere rappresentati dai finanziamenti erogati alle partecipate.
Alle holding industriali e alle holding finanziarie si aggiungono due figure che si riscontrano con una certa frequenza.
La prima è quella dei soggetti assimilati alle società di partecipazione non finanziaria, ovvero di quei soggetti, inclusi in gruppi industriali, che svolgono attività a favore delle società del gruppo (o talvolta della medesima filiera produttiva). Per questi soggetti non è previsto il test di prevalenza; tuttavia, per evitare che anche solo un’operazione isolata (es. il rilascio di una fideiussione) possa fare rientrare in questa categoria società che in realtà svolgono tutt’altra attività, la risposta a interpello n. 472/2022 ha chiarito che queste operazioni non devono essere episodiche, ma configurino al contrario una vera attività organizzata in modo sistematico e professionale.
La seconda tipologia è quella delle c.d. “società di gestione di portafogli finanziari”, le quali danno mandato a banche e altri intermediari per gestire in modo discrezionale masse di liquidità in genere rivenienti dall’alienazione di partecipazioni o aziende. Queste società non rientrano tra quelle di partecipazione ai sensi dell’art. 162-bis del TUIR e hanno, conseguentemente, un regime fiscale parificato a quello delle ordinarie società industriali o commerciali.
Per le società che rientrano tra quelle di partecipazione, o tra i soggetti ad esse assimilati, invece, occorre segnalare alcune particolarità.
Ad esempio, per le aliquote d’imposta, le holding finanziarie sono soggette all’addizionale IRES del 3,5% di cui all’art. 1 comma 65 della L. 208/2015 (incremento a cui, invece, sfuggono le holding industriali). Entrambe le categorie di holding, invece, scontano l’aliquota IRAP maggiorata del 4,65%.
Sempre in termini di IRAP, le holding finanziarie determinano l’imposta a norma dell’art. 6 commi 1-8 del DLgs. 446/97 (di fatto, con i criteri delle banche). Il tema è però in divenire, vista la sentenza della Corte di Giustizia Ue n. C-92/24, C-93/24 e C-94/24 del 1° agosto 2025 (Banca Mediolanum), la quale ha censurato le norme in commento per contrarietà all’art. 4 della direttiva 2011/96/Ue (“madre-figlia”) nella misura in cui assoggettano i dividendi percepiti dagli intermediari finanziari dalle proprie figlie residenti in Stati membri dell’Unione a un prelievo ai fini IRAP superiore al 5%.
Il tema non si pone invece per le holding industriali, per le quali l’IRAP è sì determinata con regole particolari (quelle previste dall’art. 6 comma 9 del DLgs. 446/97), le quali non contemplano però l’imposizione dei dividendi.
Va da ultimo segnalato l’intervento dell’art. 1-bis del DL 84/2025, inserito in sede di conversione in legge del decreto, con il quale è stato stabilito che l’addizionale IRPEF del 10% sugli emolumenti variabili di dirigenti e amministratori di cui all’art. 33 del DL 78/2010 si applica ai soggetti indicati all’art. 162-bis comma 1 lett. a) e b) del TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione finanziaria) e non, quindi, alle holding industriali. Per espressa disposizione di legge, la novità si applica già dal 2025.
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