La comproprietà col coniuge nello stesso Comune preclude la prima casa
Niente beneficio sul nuovo acquisto in caso di titolarità in comunione ordinaria di un’altra abitazione
La titolarità, in comunione ordinaria con il coniuge, di un’altra casa di abitazione nel medesimo Comune in cui si procede a un nuovo acquisto, preclude l’applicazione del beneficio prima casa su quest’ultimo.
Questo è il principio desumibile dalla lettura della sentenza della Cassazione 3 settembre 2025 n. 24477.
Va premesso che, tra le condizioni agevolative di prima casa, due concernono la titolarità di altri immobili da parte dell’acquirente. Si tratta delle condizioni individuate dalle lettere b) e c) della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, le quali impongono all’acquirente che voglia applicare l’imposta di registro al 2% (o l’IVA al 4%) sull’acquisto dell’abitazione, di dichiarare (tra il resto) ...
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