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FISCO

Interessi su finanziamenti dei soci da inserire nel modello 770/2025

Si tratta di redditi di capitale che sono dichiarati dal socio nel quadro RL del modello REDDITI

/ Salvatore SANNA

Venerdì, 24 ottobre 2025

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Il modello 770/2025, relativo al periodo d’imposta 2024, deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 31 ottobre.
A differenza dei versamenti in conto capitale, il finanziamento erogato dal socio a beneficio della società comporta per quest’ultima il sorgere di un debito che costituisce un mutuo ai sensi dell’art. 1813 c.c. che può prevedere la corresponsione di interessi.

Dal punto di vista fiscale, gli interessi relativi ai finanziamenti fruttiferi erogati dai soci:
- costituiscono redditi di capitale, ai sensi dell’art. 44 comma 1 lett. a) del TUIR;
- sono soggetti a ritenuta d’acconto con aliquota del 26% ai sensi dell’art. 26 comma 5 del DPR 600/73 da parte delle società mutuatarie residenti;
- ai sensi dell’art. 45 comma 2 del TUIR, tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita. Nel caso in cui le scadenze non risultino stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l’ammontare maturato nel periodo d’imposta;
- se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale.

Secondo l’orientamento prevalente della Cassazione, scatta l’obbligo di applicazione della ritenuta su tali redditi (così anche Cass. 4 maggio 2001 n. 6257, 20 novembre 2001 n. 14573 e 7 luglio 2009 n. 15869):
- anche nel caso in cui gli stessi si considerino percepiti dai soci in base alle presunzioni legali ex artt. 46 comma 1 e 45 comma 2 del TUIR;
- indipendentemente dalla materiale corresponsione dei medesimi.

Qualora, invece, il socio abbia effettuato il finanziamento nell’esercizio dell’attività di impresa, la predetta ritenuta, prevista esclusivamente per i redditi di capitale, non deve essere operata.
Per gli interessi corrisposti a soggetti non residenti, la ritenuta in esame è operata a titolo di imposta, ancorché essi risultino realizzati nell’esercizio di impresa.

In quest’ultimo caso, è, tuttavia, possibile:
- ridurre la misura di tale ritenuta mediante l’applicazione delle Convenzioni internazionali;
- oppure escludere l’obbligo di operare la c.d. “ritenuta in uscita”, in presenza delle condizioni di cui all’art. 26-quater del DPR 600/73, applicando il regime di esenzione previsto dalla direttiva n. 2003/49/Ce (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 2 novembre 2005 n. 47, § 2.1.2).

Tornando alle società che hanno ricevuto il finanziamento fruttifero di interessi, le medesime devono, in qualità di sostituto d’imposta:
- operare la ritenuta a titolo d’acconto di cui all’art. 26 comma 5 del DPR 600/73 con conseguente obbligo di versamento entro il 16 del mese successivo;
- inserire i dati relativi agli interessi maturati e alla ritenuta versata nel modello 770 relativo all’anno in cui gli interessi si considerano percepiti.

Nell’ipotesi di erogazione nell’anno 2024 di interessi a un percipiente persona fisica residente in Italia, non esercente attività d’impresa, la società mutuataria deve compilare il quadro SF del modello 770/2025, al fine di riportare i dati relativi ai redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto ex art. 26 comma 5 del DPR 600/73 (punto 13 - codice A).

Un soggetto persona fisica residente, che non detiene la partecipazione della società finanziata in regime di impresa, deve dichiarare gli interessi percepiti nel periodo di imposta 2024 all’interno del rigo RL2, colonna 2, del modello REDDITI 2025 PF. Sempre nel medesimo rigo deve essere indicata la ritenuta d’acconto subita.
Per l’indicazione degli interessi e della ritenuta operata a una persona fisica non imprenditore che risiede all’estero, occorre invece procedere alla compilazione del quadro RZ del modello REDDITI SC da parte della società che corrisponde tali proventi.

Ai sensi dell’art. 2 comma 6 del DPR 322/98, infatti, devono compilare il citato quadro i soggetti IRES che hanno corrisposto i redditi soggetti a ritenuta alla fonte, al fine di presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta “contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri”.
In particolare, il prospetto G del quadro RZ deve riportare le informazioni dei redditi di capitale corrisposti nel periodo d’imposta a soggetti non residenti, ossia gli interessi e altri proventi, assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta del 26% ai sensi dell’art. 26 comma 5 ultimo periodo del DPR 600/73, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all’impresa erogante, sempreché detti proventi siano imputabili a soggetti non residenti.

Le istruzioni al quadro RZ del modello REDDITI 2025 SC precisano che, qualora i redditi di capitale siano stati assoggettati a una ritenuta con un’aliquota inferiore a quelle sopra indicate ovvero non siano stati assoggettati a ritenuta, deve essere compilato il modello 770/2022, quadro SF, ai fini della comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta imputabili a soggetti non residenti.

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