Proroga al 2026 dello speciale superbonus eventi sismici più ampia
Differimento anche per gli interventi fuori dal monitoraggio dei 400 milioni di euro
Nuovi spiragli per un ampliamento dell’ambito oggettivo della proroga al 2026 del superbonus sugli immobili colpiti da eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Il disegno di legge di bilancio prevede infatti l’inserimento nell’art. 119 del DL 34/2020 di un nuovo comma 8-ter.2, ai sensi del quale, per gli interventi su immobili colpiti da eventi sismici verificatisi nelle predette Regioni il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017, “per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater spetta anche per le spese sostenute nell’anno 2026 nella misura del 110 per cento”.
La modifica normativa va letta in stretta correlazione con il precedente comma 8-ter.1 del medesimo art. 119, inserito dall’art. 4 comma 2 del DL 95/2025, conv. L. 118/2025, ai sensi del quale, per gli interventi su immobili colpiti da eventi sismici verificatisi nelle predette Regioni il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, “la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater spetta anche per le spese sostenute nell’anno 2026, nella misura del 110 per cento, esclusivamente nei casi disciplinati dall’articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, per i quali è esercitata l’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, del presente decreto”.
Dopo che il comma 8-ter.1 ha prorogato al 2026 il superbonus nella misura al 110% agli interventi per i quali le istanze di contributo per la ricostruzione sono state presentate a decorrere dal 30 marzo 2024 e che rientrano nel “contingente” di 400 milioni di euro (di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009) monitorato dalla struttura commissariale per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (questi sono, infatti, i casi disciplinati dall’art. 2 comma 3-ter.1 del DL 11/2023), pare evidente come la finalità del nuovo comma 8-ter.2 sia quella di estendere la medesima proroga anche agli interventi per i quali le istanze di contributo per la ricostruzione sono state presentate prima del 30 marzo 2024.
Giova sottolineare che lo specifico richiamo agli “incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater”, senza richiamo anche di quelli di cui al comma 4-ter, implica che non è sul tavolo la possibilità di rinunciare al contributo per la ricostruzione e beneficiare dello “speciale superbonus eventi sismici” nella misura del 110% nella forma “rafforzata dei tetti massimi di spesa detraibile superbonus maggiorati del 50%”, rinunciando al contributo per la ricostruzione altrimenti spettante.
Un disallineamento tra il comma 8-ter.1 e il nuovo comma 8-ter.2, che potrebbe rivelarsi foriero di non pochi problemi sul piano interpretativo e applicativo (e che meriterebbe pertanto di essere corretto nell’iter parlamentare), è rinvenibile nel fatto che, mentre nel comma 8-ter.1 risulta presente l’inciso finale “per i quali è esercitata l’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, del presente decreto”, nel nuovo comma 8-ter.2 tale inciso non risulta presente.
Questa circostanza potrebbe infatti legittimare una tesi interpretativa e applicativa volta ad affermare che:
- per gli interventi su edifici colpiti da eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, con richiesta di contributo per la ricostruzione presentata successivamente al 29 marzo 2024 e rientranti nel “contingente” di 400 milioni di euro, la proroga al 2026 del superbonus nella misura del 110% vale solo nel caso in cui l’incentivo venga fruito mediante esercizio delle opzioni di sconto o cessione di cui all’art. 121 del DL 34/2020 (prorogate anch’esse rispetto al termine finale risultante dall’art. 121 medesimo. In tal senso la risposta all’interrogazione parlamentare n. 3-02258 del 22 ottobre 2025 del Ministro dell’Economia e delle finanze Giorgetti);
- per gli interventi su edifici colpiti da eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017, con richiesta di contributo per la ricostruzione antecedente al 30 marzo 2024, la proroga al 2026 del superbonus nella misura del 110% vale solo nel caso in cui l’incentivo venga fruito nella forma di detrazione IRPEF/IRES.
Se dunque è apprezzabile la disponibilità del legislatore ad ampliare la portata della proroga al 2026 del superbonus a favore degli edifici colpiti dai predetti eventi sismici, è però auspicabile che la norma venga opportunamente allineata a quella già vigente che si propone di ampliare anche sul versante delle modalità di fruizione dell’incentivo prorogato.
Giova peraltro sottolineare che il nuovo comma 8-ter.2, rispetto al comma 8-ter.1, non comprende gli eventi sismici del 6 aprile 2009 e quelli successivi al 18 gennaio 2017.
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