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FISCO

Proroga al 2026 dello speciale superbonus eventi sismici più ampia

Differimento anche per gli interventi fuori dal monitoraggio dei 400 milioni di euro

/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

Venerdì, 24 ottobre 2025

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Nuovi spiragli per un ampliamento dell’ambito oggettivo della proroga al 2026 del superbonus sugli immobili colpiti da eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Il disegno di legge di bilancio prevede infatti l’inserimento nell’art. 119 del DL 34/2020 di un nuovo comma 8-ter.2, ai sensi del quale, per gli interventi su immobili colpiti da eventi sismici verificatisi nelle predette Regioni il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017, “per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater spetta anche per le spese sostenute nell’anno 2026 nella misura del 110 per cento”.

La modifica normativa va letta in stretta correlazione con il precedente comma 8-ter.1 del medesimo art. 119, inserito dall’art. 4 comma 2 del DL 95/2025, conv. L. 118/2025, ai sensi del quale, per gli interventi su immobili colpiti da eventi sismici verificatisi nelle predette Regioni il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, “la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater spetta anche per le spese sostenute nell’anno 2026, nella misura del 110 per cento, esclusivamente nei casi disciplinati dall’articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, per i quali è esercitata l’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, del presente decreto”.

Dopo che il comma 8-ter.1 ha prorogato al 2026 il superbonus nella misura al 110% agli interventi per i quali le istanze di contributo per la ricostruzione sono state presentate a decorrere dal 30 marzo 2024 e che rientrano nel “contingente” di 400 milioni di euro (di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009) monitorato dalla struttura commissariale per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (questi sono, infatti, i casi disciplinati dall’art. 2 comma 3-ter.1 del DL 11/2023), pare evidente come la finalità del nuovo comma 8-ter.2 sia quella di estendere la medesima proroga anche agli interventi per i quali le istanze di contributo per la ricostruzione sono state presentate prima del 30 marzo 2024.

Giova sottolineare che lo specifico richiamo agli “incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater”, senza richiamo anche di quelli di cui al comma 4-ter, implica che non è sul tavolo la possibilità di rinunciare al contributo per la ricostruzione e beneficiare dello “speciale superbonus eventi sismici” nella misura del 110% nella forma “rafforzata dei tetti massimi di spesa detraibile superbonus maggiorati del 50%”, rinunciando al contributo per la ricostruzione altrimenti spettante.

Un disallineamento tra il comma 8-ter.1 e il nuovo comma 8-ter.2, che potrebbe rivelarsi foriero di non pochi problemi sul piano interpretativo e applicativo (e che meriterebbe pertanto di essere corretto nell’iter parlamentare), è rinvenibile nel fatto che, mentre nel comma 8-ter.1 risulta presente l’inciso finale “per i quali è esercitata l’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, del presente decreto”, nel nuovo comma 8-ter.2 tale inciso non risulta presente.

Questa circostanza potrebbe infatti legittimare una tesi interpretativa e applicativa volta ad affermare che:
- per gli interventi su edifici colpiti da eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, con richiesta di contributo per la ricostruzione presentata successivamente al 29 marzo 2024 e rientranti nel “contingente” di 400 milioni di euro, la proroga al 2026 del superbonus nella misura del 110% vale solo nel caso in cui l’incentivo venga fruito mediante esercizio delle opzioni di sconto o cessione di cui all’art. 121 del DL 34/2020 (prorogate anch’esse rispetto al termine finale risultante dall’art. 121 medesimo. In tal senso la risposta all’interrogazione parlamentare n. 3-02258 del 22 ottobre 2025 del Ministro dell’Economia e delle finanze Giorgetti);

- per gli interventi su edifici colpiti da eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017, con richiesta di contributo per la ricostruzione antecedente al 30 marzo 2024, la proroga al 2026 del superbonus nella misura del 110% vale solo nel caso in cui l’incentivo venga fruito nella forma di detrazione IRPEF/IRES.

Se dunque è apprezzabile la disponibilità del legislatore ad ampliare la portata della proroga al 2026 del superbonus a favore degli edifici colpiti dai predetti eventi sismici, è però auspicabile che la norma venga opportunamente allineata a quella già vigente che si propone di ampliare anche sul versante delle modalità di fruizione dell’incentivo prorogato.

Giova peraltro sottolineare che il nuovo comma 8-ter.2, rispetto al comma 8-ter.1, non comprende gli eventi sismici del 6 aprile 2009 e quelli successivi al 18 gennaio 2017.

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