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Bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno fino al 2028

Il Ddl. di bilancio 2026 estende l’agevolazione, richiedendo apposite comunicazioni per ciascun anno

/ Pamela ALBERTI e Giulia LUBRANO

Venerdì, 24 ottobre 2025

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Nel disegno di legge di bilancio 2026 è prevista la proroga fino al 2028 del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno di cui all’art. 16 del DL 124/2023 convertito. Ai sensi dell’art. 95 del testo del Ddl. trasmesso al Senato, sono quindi agevolabili anche gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, nei nuovi limiti di spesa previsti.
A differenza dalla norma attualmente vigente, che fissa il termine per l’effettuazione degli investimenti al 15 novembre 2025, per il 2026, 2027 e 2028 la scadenza per effettuare i relativi investimenti viene estesa fino al 31 dicembre di ciascun anno.

Per quanto compatibili, rilevano comunque le disposizioni del decreto 17 maggio 2024. Continuano quindi a poter beneficiare del credito d’imposta le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica, che effettuano gli investimenti agevolabili (esclusi i soggetti che operano in determinati settori o in stato di liquidazione o scioglimento). In estrema sintesi, gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (definito dall’art. 2 punti 49, 50 e 51 del regolamento 651/2014), devono esser relativi:
- all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica;
- all’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica.

Per effetto del rinvio al citato decreto e in assenza di particolari disposizioni, nessuna modifica sarebbe prevista in relazione alla misura dell’agevolazione attualmente in vigore (fermo restando il rispetto degli specifici limiti di spesa previsti per ciascun anno).

Per la fruizione del credito d’imposta, sarebbe riproposto il meccanismo della doppia comunicazione (ordinaria e integrativa). In particolare, secondo il testo in bozza, gli operatori economici dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate:
- dal 31 marzo al 30 maggio 2026, l’ammontare delle spese ammissibili che prevedono di sostenere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026;
- dal 31 marzo al 30 maggio 2027, l’ammontare delle spese ammissibili che prevedono di sostenere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027;
- dal 31 marzo al 30 maggio 2028, l’ammontare delle spese ammissibili che prevedono di sostenere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2028.

Successivamente, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici dovranno inviare – rispettivamente dal 3 gennaio al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio al 17 gennaio 2029 – una comunicazione integrativa all’Agenzia delle Entrate, attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione originaria presentata, nonché l’indicazione dell’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione contabile richiesta. La comunicazione integrativa dovrà comunque indicare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione già inviata. Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno poi approvati i modelli di comunicazione da utilizzare.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale, resa nota con provvedimento dell’Agenzia (da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative), ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni integrative. Il credito d’imposta, per effetto del generale rinvio al decreto 17 maggio 2024, sarà quindi utilizzabile esclusivamente in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 in via telematica, senza applicazione del limite annuale alle compensazioni di cui all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 (250.000 euro) e di cui all’art. 34 della L. 388/2000.

Proroga anche per il bonus investimenti ZLS

Il Ddl. di bilancio dispone la proroga anche del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS ex art. 13 comma 1 del DL 60/2024 convertito. Anche in questo caso, sarebbero agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, ferma restando la procedura per l’accesso all’agevolazione.

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